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Normativa

Articolo 35 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 35 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 35 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

1.   Prima che Europol o uno Stato membro inseriscano i dati nell’elenco di controllo ETIAS, essi:

a)stabiliscono se le informazioni siano adeguate, esatte e sufficientemente importanti da essere inserite nell’elenco di controllo ETIAS;
b)valutano il potenziale impatto dei dati sulla parte di domande trattate manualmente.
c)verificano se i rispettivi dati corrispondano a una segnalazione inserita nel SIS.

2.   eu-LISA attua uno strumento specifico ai fini della valutazione ai sensi del paragrafo 1, lettera b).

3.   Laddove la verifica ai sensi del paragrafo 1, lettera c) riveli che i dati corrispondono a una segnalazione inserita nel SIS, tali dati non sono inseriti nell’elenco di controllo ETIAS. Se sono soddisfatte le condizioni di utilizzo dei dati ai fini dell’inserimento di una segnalazione nel SIS, è data priorità all’inserimento di una segnalazione nel SIS.

4.   Gli Stati membri ed Europol sono responsabili dell’accuratezza dei dati di cui all’articolo 34, paragrafo 2, che inseriscono nell’elenco di controllo ETIAS, nonché del loro aggiornamento.

5.   Europol riesamina e verifica periodicamente, e almeno una volta l’anno, la continua accuratezza dei dati che ha inserito nell’elenco di controllo ETIAS. Gli Stati membri, allo stesso modo, riesaminano e verificano, regolarmente e almeno una volta l’anno, la continua accuratezza dei dati che hanno inserito nell’elenco di controllo ETIAS. Europol e gli Stati membri elaborano ed attuano una procedura congiunta volta a garantire l’adempimento dei loro obblighi ai sensi del presente paragrafo.

6.   A seguito del riesame, gli Stati membri ed Europol ritirano i dati dall’elenco di controllo ETIAS se è dimostrato che i motivi per cui erano stati inseriti non sono più validi o che i dati sono obsoleti o non aggiornati.

7.   L’elenco di controllo ETIAS e lo strumento di valutazione di cui ai paragrafi 1 e 2 del presente articolo sono sviluppati a livello tecnico e ospitati da eu-LISA. La Commissione stabilisce, mediante atti di esecuzione, le specifiche tecniche dell’elenco di controllo ETIAS e dello strumento di valutazione. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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