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Normativa

Articolo 34 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 34 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 34 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Elenco di controllo ETIAS

1.   L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi. L’elenco di controllo ETIAS fa parte del sistema centrale ETIAS.

2.   L’elenco di controllo ETIAS è stabilito sulla base di informazioni relative a reati di terrorismo o altri reati gravi.

3.   Le informazioni di cui al paragrafo 2, sono inserite nell’elenco di controllo ETIAS da Europol, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, o dagli Stati membri. Europol o lo Stato membro interessato è responsabile di tutti i dati da esso inseriti. L’elenco di controllo ETIAS indica, per ciascun dato, la data e l’ora dell’inserimento da parte di Europol o dello Stato membro che l’ha inserito.

4.   Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, l’elenco di controllo ETIAS è composto da dati consistenti in uno o più dei seguenti elementi:

a)cognome;
b)cognome alla nascita;
c)data di nascita;
d)altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi);
e)documento o documenti di viaggio (tipo, numero e paese di rilascio);
f)domicilio;
g)indirizzo di posta elettronica;
h)numero di telefono;
i)denominazione, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono della ditta o organizzazione;
j)indirizzo IP.

Se disponibili, sono aggiunti al relativo punto, costituito da almeno uno degli elementi sopra elencati, gli elementi seguenti: nome o nomi, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza.

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