Articolo 34 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Elenco di controllo ETIAS
1. L’elenco di controllo ETIAS consta di dati relativi a persone sospettate di aver commesso o partecipato a un reato di terrorismo o altro reato grave o a persone riguardo alle quali vi sono indicazioni concrete o fondati motivi, sulla base di una valutazione globale della persona, per ritenere che possano commettere un reato di terrorismo o altri reati gravi. L’elenco di controllo ETIAS fa parte del sistema centrale ETIAS.
2. L’elenco di controllo ETIAS è stabilito sulla base di informazioni relative a reati di terrorismo o altri reati gravi.
3. Le informazioni di cui al paragrafo 2, sono inserite nell’elenco di controllo ETIAS da Europol, fatto salvo il regolamento (UE) 2016/794, o dagli Stati membri. Europol o lo Stato membro interessato è responsabile di tutti i dati da esso inseriti. L’elenco di controllo ETIAS indica, per ciascun dato, la data e l’ora dell’inserimento da parte di Europol o dello Stato membro che l’ha inserito.
4. Sulla base delle informazioni di cui al paragrafo 2, l’elenco di controllo ETIAS è composto da dati consistenti in uno o più dei seguenti elementi:
a) | cognome; |
b) | cognome alla nascita; |
c) | data di nascita; |
d) | altri nomi (pseudonimi, nomi d’arte, soprannomi); |
e) | documento o documenti di viaggio (tipo, numero e paese di rilascio); |
f) | domicilio; |
g) | indirizzo di posta elettronica; |
h) | numero di telefono; |
i) | denominazione, indirizzo di posta elettronica, indirizzo postale e numero di telefono della ditta o organizzazione; |
j) | indirizzo IP. |
Se disponibili, sono aggiunti al relativo punto, costituito da almeno uno degli elementi sopra elencati, gli elementi seguenti: nome o nomi, luogo e paese di nascita, sesso e cittadinanza.