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Normativa

Articolo 30 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 30 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 30 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Termini per la notifica al richiedente

Entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19, il richiedente riceve una notifica che indica:

a)se l’autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata; oppure
b)che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e che il richiedente può essere convocato per un colloquio, con indicazione dei tempi massimi di trattamento applicabili ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2.

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