Articolo 30 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Termini per la notifica al richiedente
Entro 96 ore dalla presentazione di una domanda ammissibile ai sensi dell’articolo 19, il richiedente riceve una notifica che indica:
a) | se l’autorizzazione ai viaggi gli è rilasciata o rifiutata; oppure |
b) | che sono richiesti informazioni o documenti aggiuntivi e che il richiedente può essere convocato per un colloquio, con indicazione dei tempi massimi di trattamento applicabili ai sensi dell’articolo 32, paragrafo 2. |