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Normativa

Articolo 29 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 29 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 29 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Consultazione di Europol

1.   Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafo 8, del presente regolamento sono stati forniti da Europol, l’unità centrale ETIAS ne informa Europol, avviando in tal modo un processo di consultazione tra Europol e l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente. Tale consultazione è effettuata in conformità del regolamento (UE) 2016/794 e in particolare del capo IV.

2.   In caso di consultazione di Europol, l’unità centrale ETIAS trasmette a Europol i dati pertinenti del fascicolo di domanda e i riscontri positivi necessari ai fini della consultazione.

3.   In nessun caso Europol ha accesso ai dati personali relativi all’istruzione del richiedente di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera h).

4.   Quando è consultata a norma del paragrafo 1, Europol esprime un parere motivato sulla domanda. Il parere di Europol è messo a disposizione dell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente, che lo registra nel fascicolo di domanda.

5.   L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può consultare Europol in seguito alla risposta di un richiedente ad una richiesta di informazioni aggiuntive. In tal caso, l’unità nazionale ETIAS trasmette a Europol le informazioni o i documenti aggiuntivi pertinenti forniti dal richiedente riguardo alla domanda di autorizzazione ai viaggi per la quale Europol è consultata.

6.   Europol risponde entro 60 ore dalla notifica della consultazione. La mancata risposta di Europol entro tale termine vale come parere positivo sulla domanda.

7.   Durante il processo di consultazione, la richiesta di consultazione e le risposte alla medesima sono trasmesse tramite il software di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera m), e sono messe a disposizione dell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.

8.   Se Europol esprime parere negativo sulla domanda e l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente decide di rilasciare l’autorizzazione ai viaggi, giustifica la sua decisione e la registra nel fascicolo di domanda.

9.   Se del caso, in presenza di problemi tecnici o circostanze impreviste, l’unità centrale ETIAS determina lo Stato membro competente e facilita le consultazioni tra quest’ultimo ed Europol di cui al presente articolo.

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