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Normativa

Articolo 28 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 28 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 28 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Consultazione di altri Stati membri

1.   Qualora si accerti che i dati per i quali è emerso un riscontro positivo conformemente all’articolo 20, paragrafo 7, sono stati inseriti o forniti da uno o più Stati membri, a seguito della verifica ai sensi dell’articolo 22, l’unità centrale ETIAS ne informa l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro o degli Stati membri interessati, avviando in tal modo un processo di consultazione tra questi e l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.

2.   Le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati hanno accesso al fascicolo di domanda ai fini della consultazione.

3.   Le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati esprimono:

a)un parere motivato positivo sulla domanda; oppure
b)un parere motivato negativo sulla domanda.

Il parere positivo o negativo è registrato nel fascicolo di domanda dall’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato.

4.   L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente può inoltre consultare le unità nazionali ETIAS di uno o più Stati membri in seguito alla risposta di un richiedente ad una richiesta di informazioni aggiuntive. Qualora tali informazioni aggiuntive siano state richieste per conto di uno Stato membro consultato a norma dell’articolo 27, paragrafo 1, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente consulta l’unità nazionale ETIAS di tale Stato membro consultato in seguito alla risposta del richiedente alla richiesta di informazioni aggiuntive. In tali casi, le unità nazionali ETIAS degli Stati membri consultati hanno accesso anche alle informazioni o ai documenti aggiuntivi pertinenti forniti dal richiedente su richiesta dell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente riguardo alla questione per la quale sono consultate. Se sono consultati più Stati membri, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente provvede al coordinamento.

5.   L’unità nazionale ETIAS dello Stato membro consultato risponde entro 60 ore dalla notifica della consultazione. La mancata risposta entro tale termine vale come parere positivo sulla domanda.

6.   Durante il processo di consultazione, la richiesta di consultazione e le risposte alla medesima sono trasmesse tramite il software di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera m), e sono messe a disposizione dell’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente.

7.   Se l’unità nazionale ETIAS di almeno uno Stato membro consultato esprime parere negativo sulla domanda, l’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente rifiuta l’autorizzazione ai viaggi a norma dell’articolo 37. Il presente paragrafo fa salvo l’articolo 44.

8.   Se del caso, in presenza di problemi tecnici o circostanze impreviste, l’unità centrale ETIAS determina lo Stato membro competente e gli Stati membri da consultare e facilita le consultazioni tra gli Stati membri di cui al presente articolo.

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