Articolo 23 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Sostegno agli obiettivi del SIS
1. Ai fini dell’articolo 4, lettera e), il sistema centrale ETIAS confronta i dati pertinenti di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettere a), b) e d), con i dati presenti nel SIS per stabilire se il richiedente sia oggetto di una delle segnalazioni seguenti: a) una segnalazione di persona scomparsa; b) una segnalazione di persona ricercata nell’ambito di un procedimento giudiziario; c) una segnalazione di persona da sottoporre a controllo discreto o controllo specifico.
2. Ove dal confronto di cui al paragrafo 1 risultino uno o più riscontri positivi, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’unità centrale ETIAS. L’unità centrale ETIAS verifica se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e, nel caso in cui la corrispondenza sia confermata, il sistema centrale ETIAS trasmette una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione. L’ufficio SIRENE interessato verifica a sua volta se i dati personali del richiedente corrispondono a quelli contenuti nella segnalazione per la quale è emerso il riscontro positivo e adotta adeguate misure di follow-up. Il sistema centrale ETIAS trasmette altresì una notifica automatizzata all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione per la quale è emerso un riscontro positivo tramite consultazione del SIS durante il trattamento automatizzato di cui all’articolo 20 qualora, a seguito della verifica da parte dell’unità centrale ETIAS di cui all’articolo 22, tale segnalazione abbia determinato il trattamento manuale della domanda a norma dell’articolo 26.
3. La notifica trasmessa all’ufficio SIRENE dello Stato membro che ha inserito la segnalazione contiene i dati seguenti: a) cognome, nome o nomi, ed eventuali pseudonimi; b) luogo e data di nascita; c) sesso; d) cittadinanza ed eventuali altre cittadinanze; e) Stato membro di primo soggiorno previsto e, se disponibile, indirizzo del primo soggiorno previsto; f) domicilio del richiedente o, in mancanza, città e paese di residenza; g) informazioni sullo status dell’autorizzazione ai viaggi che indichino se l’autorizzazione ai viaggi è stata rilasciata o rifiutata o se la domanda è oggetto di trattamento manuale ai sensi dell’articolo 26; h) un riferimento all’eventuale riscontro o riscontri positivi emersi conformemente ai paragrafi 1 e 2, comprese data e ora del riscontro.
4. Il sistema centrale ETIAS inserisce nel fascicolo di domanda un riferimento a eventuali riscontri positivi emersi conformemente al paragrafo 1.