Articolo 21 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Risultati del trattamento automatizzato
1. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, non risulti alcun riscontro positivo, il sistema centrale ETIAS emette automaticamente un’autorizzazione ai viaggi in conformità dell’articolo 36 e ne informa il richiedente in conformità dell’articolo 38.
2. Qualora dal trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, risultino uno o più riscontri positivi, la domanda è trattata secondo la procedura di cui all’articolo 22.
3. Qualora tramite la verifica ai sensi dell’articolo 22 si confermi che i dati registrati nel fascicolo di domanda corrispondono ai dati per i quali è emerso un riscontro positivo durante il trattamento automatizzato di cui all’articolo 20, paragrafi da 2 a 5, o qualora a seguito di tale verifica persistano dubbi circa l’identità del richiedente, la domanda è trattata secondo la procedura di cui all’articolo 26.
4. Qualora dal trattamento automatizzato ai sensi dell’articolo 20, paragrafo 3, risulti che il richiedente ha risposto affermativamente a una delle domande elencate nell’articolo 17, paragrafo 4, e in assenza di altri riscontri positivi, la domanda è trasmessa all’unità nazionale ETIAS dello Stato membro competente per il trattamento manuale di cui all’articolo 26.