Articolo 2 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Ambito di applicazione
1. Il presente regolamento si applica alle categorie seguenti di cittadini di paesi terzi:
a) i cittadini dei paesi terzi elencati nell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 (6) del Consiglio che sono esenti dall’obbligo di visto per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
b) le persone che sono esenti dall’obbligo di visto in virtù dell’articolo 4, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 539/2001 per soggiorni previsti sul territorio degli Stati membri la cui durata non sia superiore a 90 giorni su un periodo di 180 giorni;
c) i cittadini di paesi terzi che sono esenti dall’obbligo di visto e che soddisfano le condizioni seguenti:
i) sono familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE o di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra; e
ii) non sono titolari della carta di soggiorno ai sensi della direttiva 2004/38/CE o di un permesso di soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002.
2. Il presente regolamento non si applica:
a) a rifugiati, apolidi e altre persone che non possiedono la cittadinanza di alcun paese che risiedono in uno Stato membro e sono titolari di un documento di viaggio rilasciato da tale Stato membro;
b) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino dell’Unione ai quali si applica la direttiva 2004/38/CE e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla medesima direttiva;
c) ai cittadini di paesi terzi familiari di un cittadino di paese terzo che gode di un diritto di libera circolazione equivalente a quello dei cittadini dell’Unione in virtù di un accordo concluso tra l’Unione e i suoi Stati membri, da una parte, e un paese terzo, dall’altra, e che sono titolari della carta di soggiorno di cui alla direttiva 2004/38/CE o di un permesso di
soggiorno ai sensi del regolamento (CE) n. 1030/2002;
d) ai titolari del permesso di soggiorno di cui all’articolo 2, punto 16, del regolamento (UE) 2016/399;
e) ai titolari di visto uniforme;
f) ai titolari di visto nazionale per soggiorno di lunga durata;
g) ai cittadini di Andorra, Monaco e San Marino e ai titolari di un passaporto rilasciato dallo Stato della Città del Vaticano o dalla Santa Sede;
h) ai cittadini di paesi terzi titolari di un lasciapassare per traffico frontaliero locale rilasciato dagli Stati membri in virtù del regolamento (CE) n. 1931/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio (1), allorché esercitano il loro diritto nell’ambito di un regime di traffico frontaliero locale;
i) alle persone o alle categorie di persone di cui all’articolo 4, paragrafo 1, lettere da a) a f), del regolamento (CE) n. 539/2001;
j) ai cittadini di paesi terzi titolari di passaporti diplomatici o di servizio esenti dall’obbligo del visto in virtù di un accordo internazionale concluso tra l’Unione e un paese terzo;
k) alle persone sottoposte all’obbligo di visto a norma dell’articolo 4, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 539/2001;
l) ai cittadini di paesi terzi che esercitano il diritto alla mobilità ai sensi della direttiva 2014/66/UE (2) o della direttiva (UE) 2016/801 (3).