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Normativa

Articolo 19 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 19 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 19 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Ammissibilità e creazione del fascicolo di domanda

1. Una volta trasmessa la domanda, il sistema d’informazione ETIAS verifica automaticamente: a) se i campi del modulo di domanda siano tutti compilati e contengano tutti gli elementi di cui all’articolo 17, paragrafi 2 e 4; b) se siano stati riscossi i diritti per l’autorizzazione ai viaggi.

2. Se le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere a) e b) sono soddisfatte, la domanda è ritenuta ammissibile. Il sistema centrale ETIAS crea quindi automaticamente e senza ritardo un fascicolo di domanda al quale assegna un numero di domanda.

3. Nel creare il fascicolo di domanda, il sistema centrale ETIAS registra e conserva i dati seguenti: a) il numero di domanda; b) informazioni sullo status con l’indicazione che è stata richiesta un’autorizzazione ai viaggi; c) i dati personali di cui all’articolo 17, paragrafo 2, e, se del caso, all’articolo 17, paragrafi 4 e 6, compreso il codice a tre lettere del paese che ha rilasciato il documento di viaggio; d) i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 8; e) la data e l’ora di trasmissione del modulo di domanda, l’indicazione dell’avvenuto pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi e il numero di riferimento unico del pagamento.

4. Al momento della creazione del fascicolo di domanda, il sistema centrale ETIAS verifica se contiene già un altro fascicolo di domanda relativo allo stesso richiedente confrontando i dati di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera a), con i dati personali dei fascicoli di domanda conservati nel sistema centrale ETIAS. In tal caso, il sistema centrale ETIAS collega il nuovo fascicolo di domanda a quello precedentemente creato per lo stesso richiedente.

5. Al momento della creazione del fascicolo di domanda, il richiedente riceve immediatamente, tramite il servizio di posta elettronica, una notifica che indica che durante il trattamento della domanda, il richiedente può essere invitato a fornire informazioni o documenti aggiuntivi o, in circostanze eccezionali, a sostenere un colloquio. La notifica comprende: a) informazioni sullo status con la conferma della presentazione di una domanda di autorizzazione ai viaggi; b) il numero di domanda. La notifica consente al richiedente l’accesso allo strumento di verifica di cui all’articolo 6, paragrafo 2, lettera h).

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