Articolo 18 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)
Diritti per l’autorizzazione ai viaggi
1. Per ciascuna domanda di autorizzazione ai viaggi il richiedente paga diritti pari a 7 EUR.
2. I richiedenti di età inferiore a diciotto anni o superiore a settant’anni al momento della presentazione della domanda sono esentati dal pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi.
3. I diritti per l’autorizzazione ai viaggi sono riscossi in euro.
4. La Commissione adotta atti delegati in conformità dell’articolo 89 per stabilire metodi e processi di pagamento dei diritti per l’autorizzazione ai viaggi. Le variazioni dell’importo tengono conto di eventuali aumenti delle spese di cui all’articolo 85.