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Normativa

Articolo 16 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 16 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 16 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Sito web pubblico e applicazione per dispositivi mobili

1. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili permettono ai cittadini di paesi terzi soggetti all’obbligo dell’autorizzazione ai viaggi di presentare domanda di autorizzazione ai viaggi, fornire i dati richiesti nel modulo di domanda conformemente all’articolo 17 e pagare i diritti per l’autorizzazione ai viaggi.

2. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili assicurano ai richiedenti la massima disponibilità e facilità di accesso e la gratuità del modulo di domanda. Deve essere prestata particolare attenzione all’accessibilità del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili per le persone con disabilità.

3. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili sono disponibili in tutte le lingue ufficiali degli Stati membri.

4. Qualora la lingua o le lingue ufficiali dei paesi che figurano nell’elenco dell’allegato II del regolamento (CE) n. 539/2001 non corrispondano alle lingue di cui al paragrafo 3, eu-LISA mette a disposizione sul sito web pubblico e sull’applicazione per dispositivi mobili schede informative esplicative sull’ETIAS, sulla procedura di domanda e sull’uso del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili, nonché una guida passo per passo relativa alla domanda, in almeno una delle lingue ufficiali dei paesi in questione. Qualora in tali paesi vi siano più lingue ufficiali, le schede informative sono necessarie solo se nessuna di queste lingue corrisponde alle lingue di cui al paragrafo 3.

5. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili indicano ai richiedenti le lingue utilizzabili per compilare il modulo di domanda.

6. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili offrono ai richiedenti un servizio di account che permette loro di fornire informazioni o documenti aggiuntivi, se necessario.

7. Il sito web pubblico e l’applicazione mobile per dispositivi mobili informano i richiedenti in merito al loro diritto di ricorso ai sensi del presente regolamento nel caso in cui un’autorizzazione ai viaggi sia rifiutata, revocata o annullata. A tal fine contengono informazioni relative al diritto nazionale applicabile, all’autorità competente, alle modalità e ai termini per proporre ricorso, nonché informazioni sull’assistenza che può essere fornita dall’autorità nazionale per la protezione dei dati.

8. Il sito web pubblico e l’applicazione per dispositivi mobili consentono ai richiedenti di indicare che lo scopo del soggiorno previsto è connesso a motivi umanitari o ad obblighi internazionali.

9. Il sito web pubblico contiene le informazioni di cui all’articolo 71.

10. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, norme dettagliate sul funzionamento del sito web pubblico e dell’applicazione per dispositivi mobili, nonché norme dettagliate sulla protezione e la sicurezza dei dati applicabili al sito web pubblico e all’applicazione per dispositivi mobili. Tali norme dettagliate sono basate sulla gestione dei rischi relativi alla sicurezza delle informazioni e sui principi di protezione dei dati fin dalla progettazione e per impostazione predefinita. Tali atti di esecuzione sono adottati secondo la procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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