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Normativa

Articolo 15 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 15 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 15 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Modalità pratiche di presentazione della domanda

1. I richiedenti presentano la domanda completando il modulo di domanda online tramite l’apposito sito Internet web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili con sufficiente anticipo rispetto al viaggio previsto oppure, se si trovano già sul territorio degli Stati membri, prima della scadenza della validità dell’autorizzazione ai viaggi che già possiedono.

2. I titolari di un’autorizzazione ai viaggi possono richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi non prima di 120 giorni dalla scadenza dell’autorizzazione ai viaggi. 120 giorni prima della scadenza dell’autorizzazione ai viaggi, il sistema centrale ETIAS informa automaticamente il titolare di tale autorizzazione ai viaggi, tramite il servizio di posta elettronica: a) della data di scadenza dell’autorizzazione ai viaggi; b) della possibilità di richiedere una nuova autorizzazione ai viaggi; c) dell’obbligo di essere in possesso di un’autorizzazione ai viaggi valida per l’intera durata del soggiorno di breve durata nel territorio degli Stati membri.

3. Tutte le comunicazioni al richiedente ai fini della sua domanda di autorizzazione ai viaggi sono inviate all’indirizzo di posta elettronica fornito dal richiedente nel modulo di domanda di cui all’articolo 17, paragrafo 2, lettera g).

4. Le domande possono essere presentate dal richiedente o da un terzo o un intermediario commerciale da esso autorizzato a presentare la domanda per suo conto.

5. La Commissione, per mezzo di un atto di esecuzione, crea un modulo che consenta la segnalazione di abusi commessi da un intermediario commerciale di cui al paragrafo 4 del presente articolo. Tale modulo è reso accessibile tramite l’apposito sito web pubblico o l’applicazione per dispositivi mobili di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Il modulo così completato è inviato all’unità centrale ETIAS, che adotta le misure opportune e relaziona periodicamente alla Commissione. L’atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura di esame di cui all’articolo 90, paragrafo 2.

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