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Normativa

Articolo 13 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

By 10 Marzo, 2020No Comments

Articolo 13 Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

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Articolo 13 – Regolamento ETIAS (EU 1240/2018)

Accesso ai dati conservati nell’ETIAS

1. L’accesso al sistema d’informazione ETIAS è riservato esclusivamente al personale debitamente autorizzato dell’unità centrale ETIAS e delle unità nazionali ETIAS.

2. L’accesso delle autorità di frontiera al sistema centrale ETIAS conformemente all’articolo 47 è limitato all’interrogazione di quest’ultimo per verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore presente a un valico di frontiera esterno e ai dati di cui all’articolo 47, paragrafo 2, lettere a), c) e d). Inoltre le autorità di frontiera sono informate automaticamente degli indicatori di cui all’articolo 36, paragrafi 2 e 3, nonché dei relativi motivi. Qualora, eccezionalmente, sulla base di un indicatore, sia raccomandata una verifica in seconda linea alla frontiera, o siano necessarie ulteriori verifiche ai fini di una verifica in seconda linea, le autorità di frontiera accedono al sistema centrale ETIAS per ottenere le informazioni aggiuntive di cui all’articolo 39, paragrafo 1, lettera e), o all’articolo 44, paragrafo 6, lettera f).

3. L’accesso dei vettori al sistema d’informazione ETIAS conformemente all’articolo 45 è limitato alla trasmissione di interrogazioni a quest’ultimo per verificare lo status dell’autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore.

4. L’accesso delle autorità competenti in materia di immigrazione al sistema centrale ETIAS conformemente all’articolo 49 è limitato alla verifica dello status dell’autorizzazione ai viaggi di un viaggiatore presente sul territorio dello Stato membro e ad alcuni dati di cui a detto articolo. L’accesso delle autorità competenti in materia di immigrazione al sistema centrale ETIAS conformemente all’articolo 65, paragrafo 3, è limitato ai dati di cui a detto articolo.

5. Ciascuno Stato membro designa le autorità nazionali competenti di cui ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo e comunica senza indugio a eu-LISA l’elenco di tali autorità, in conformità dell’articolo 87, paragrafo 2. L’elenco specifica lo scopo per cui il personale debitamente autorizzato di ciascuna autorità ha accesso ai dati conservati nel sistema d’informazione ETIAS conformemente ai paragrafi 1, 2 e 4 del presente articolo.

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