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Normativa

Art. 64 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By 4 Marzo, 2020No Comments

Art. 64 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 64 – Regolamento sulla cibersicurezza


Diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo

1.   Fatti salvi eventuali ricorsi amministrativi o altri ricorsi extragiudiziali, le persone fisiche e giuridiche hanno diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo per quanto riguarda:

a)

le decisioni assunte dall’autorità o dall’organismo di cui all’articolo 63, paragrafo 1, anche, se del caso, in relazione al rilascio improprio, al mancato rilascio o al riconoscimento di un certificato europeo di cibersicurezza detenuto da tali persone fisiche e giuridiche;

b)

il mancato intervento relativamente a un reclamo presentato all’autorità o all’organismo di cui all’articolo 63, paragrafo 1.

2.   I procedimenti a norma del presente articolo sono presentati dinanzi ai tribunali dello Stato membro in cui ha sede l’autorità o l’organismo contro cui è mosso il ricorso giurisdizionale.

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