Articolo 63 – Regolamento sulla cibersicurezza
Diritto di presentare un reclamo
1. Le persone fisiche e giuridiche hanno il diritto di presentare un reclamo all’emittente di un certificato europeo di cibersicurezza o, se il reclamo riguarda un certificato europeo di cibersicurezza rilasciato da un organismo di valutazione della conformità che agisce conformemente all’articolo 56, paragrafo 6, all’autorità nazionale di certificazione della cibersicurezza competente.
2. L’autorità o l’organismo a cui à stato presentato il reclamo informa il reclamante dello stato del procedimento e della decisione adottata e informa il reclamante del diritto a un ricorso giurisdizionale effettivo di cui all’articolo 64.