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Normativa

Art. 6 – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Art. 6 – Regolamento Droni

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Articolo 6 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Obblighi dei fabbricanti

1.   All’atto dell’immissione del loro prodotto sul mercato, i fabbricanti assicurano che il prodotto sia stato progettato e fabbricato conformemente ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato.

2.   I fabbricanti preparano la documentazione tecnica prevista dall’articolo 17 ed eseguono o fanno eseguire a esterni la relativa procedura di valutazione della conformità di cui all’articolo 13.

Qualora la conformità del prodotto ai requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato sia stata dimostrata da tale procedura di valutazione della conformità, i fabbricanti redigono una dichiarazione di conformità UE e appongono la marcatura CE.

3.   I fabbricanti conservano la documentazione tecnica e la dichiarazione di conformità UE per un periodo di dieci anni dalla data di immissione sul mercato del prodotto.

4.   I fabbricanti garantiscono che siano predisposte le procedure necessarie affinché la produzione in serie continui a essere conforme al presente capo. Si tiene debitamente conto delle modifiche della progettazione, delle caratteristiche o del software del prodotto, nonché delle modifiche delle norme armonizzate o delle specifiche tecniche in riferimento a cui è dichiarata la conformità di un prodotto.

Laddove ritenuto necessario in considerazione dei rischi presentati da un prodotto, i fabbricanti eseguono, per proteggere la salute e la sicurezza dei consumatori, una prova a campione dei prodotti commercializzati, esaminano i reclami e, se del caso, mantengono un registro dei reclami, dei prodotti non conformi e dei richiami di prodotti e informano i distributori di tale monitoraggio.

5.   I fabbricanti di UAS si accertano che sull’UA sia apposto un numero di tipo a norma della decisione 768/2008/CE e un numero di serie unico che ne permetta l’identificazione e, se del caso, che sia conforme ai requisiti definiti nelle corrispondenti parti da 2 a 4 dell’allegato. I fabbricanti di componenti aggiuntivi di identificazione remota si accertano che su di essi sia apposto un numero di tipo e un numero di serie unico che ne permetta l’identificazione e che sia conforme ai requisiti definiti nella parte 6 dell’allegato. In entrambi i casi i fabbricanti si accertano che un numero di serie unico sia apposto anche sulla dichiarazione di conformità UE o sulla dichiarazione di conformità UE semplificata di cui all’articolo 14.

6.   I fabbricanti indicano sul prodotto il loro nome, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato, l’indirizzo Internet e l’indirizzo postale al quale possono essere contattati; se ciò non è possibile, tale informazione è apposta sull’imballaggio o su un documento di accompagnamento del prodotto. L’indirizzo indica un unico punto in cui il fabbricante può essere contattato. I dati di contatto sono indicati in una lingua facilmente comprensibile per gli utilizzatori finali e le autorità di vigilanza del mercato.

7.   I fabbricanti si accertano che il prodotto sia accompagnato da un manuale di istruzioni e dalla nota informativa di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato, redatti in una lingua stabilita dallo Stato membro interessato, facilmente comprensibile per i consumatori e gli altri utilizzatori finali. Tali manuale di istruzioni e nota informativa, al pari di qualunque etichettatura, devono essere chiari, comprensibili e leggibili.

8.   I fabbricanti si accertano che ciascun prodotto sia accompagnato da una copia della dichiarazione di conformità UE o da una dichiarazione di conformità UE semplificata. Se è fornita una dichiarazione di conformità UE semplificata, essa deve contenere l’esatto indirizzo Internet presso il quale è possibile ottenere il testo completo della dichiarazione di conformità UE.

9.   I fabbricanti che ritengono o hanno motivo di credere che un prodotto che hanno immesso sul mercato non sia conforme al presente capo adottano immediatamente i correttivi necessari a rendere conforme tale prodotto o, a seconda dei casi, a ritirarlo o richiamarlo. Se il prodotto presenta dei rischi, i fabbricanti ne informano immediatamente le autorità di vigilanza del mercato degli Stati membri in cui hanno messo a disposizione il prodotto sul mercato, dando informazioni dettagliate sulla non conformità, sui correttivi adottati e sull’esito di tali correttivi.

10.   A seguito di una richiesta motivata di un’autorità nazionale competente, i fabbricanti forniscono a quest’ultima, in forma cartacea o elettronica, tutte le informazioni e la documentazione necessarie a dimostrare la conformità del prodotto al presente capo, in una lingua che possa essere facilmente compresa da tale autorità. Essi cooperano con tale autorità, su sua richiesta, a qualsiasi azione intrapresa per eliminare i rischi presentati dai prodotti che hanno immesso sul mercato.

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