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Normativa

Art. 57 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 4 Marzo, 2020No Comments

Art. 57 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 57 – Regolamento sulla cibersicurezza


Sistemi e certificati nazionali di certificazione della cibersicurezza

1.   Fatto salvo il paragrafo 3 del presente articolo, i sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza e le procedure correlate per i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC coperti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza cessano di produrre effetti a decorrere dalla data stabilita nell’atto di esecuzione adottato a norma dell’articolo 49, paragrafo 7. I sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza e le procedure correlate per i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC non coperti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza restano in vigore.

2.   Gli Stati membri non introducono nuovi sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza per prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC già coperti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza in vigore.

3.   I certificati esistenti rilasciati nell’ambito di sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza e coperti da un sistema europeo di certificazione della cibersicurezza restano validi fino alla loro data di scadenza.

4.   Al fine di evitare la frammentazione del mercato interno, gli Stati membri informano la Commissione e l’ECCG di ogni intenzione di elaborare nuovi sistemi nazionali di certificazione della cibersicurezza.



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