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Normativa

Art. 52 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 4 Marzo, 2020No Comments

Art. 52 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 52 – Regolamento sulla cibersicurezza


Livelli di affidabilità dei sistemi europei di certificazione della cibersicurezza

1.   I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza possono specificare per i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC uno o più dei seguenti livelli di affidabilità: «di base», «sostanziale» o «elevato». Il livello di affidabilità è commisurato al livello del rischio associato al previsto uso del prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC, in termini di probabilità e impatto di un incidente.

2.   I certificati europei di cibersicurezza e le dichiarazioni UE di conformità si riferiscono a qualsiasi livello di affidabilità specificato nel sistema europeo di certificazione della cibersicurezza nell’ambito del quale si rilascia il certificato europeo di cibersicurezza o la dichiarazione UE di conformità.

3.   I requisiti di sicurezza corrispondenti a ogni livello di affidabilità sono indicati nel sistema europeo di certificazione della cibersicurezza pertinente, comprese le corrispondenti funzionalità di sicurezza e il rigore e la specificità corrispondenti della valutazione a cui deve essere sottoposto il prodotto TIC, servizio TIC o processo TIC.

4.   Il certificato o la dichiarazione UE di conformità si riferiscono a specifiche tecniche, norme e procedure ad esso connesse, tra cui i controlli tecnici, il cui obiettivo è ridurre il rischio di incidenti di cibersicurezza, o prevenirli

5.   Un certificato europeo di cibersicurezza o una dichiarazione UE di conformità che si riferisca al livello di affidabilità «di base» assicura che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC per i quali sono rilasciati tale certificato o tale dichiarazione UE di conformità rispettano i corrispondenti requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza, e sono stati valutati a un livello inteso a ridurre al minimo i rischi di base noti di incidenti e attacchi informatici. Le attività di valutazione da intraprendere comprendono almeno un riesame della documentazione tecnica. Qualora tale riesame non sia appropriato, si ricorre ad attività di valutazione sostitutive di effetto equivalente.

6.   Un certificato europeo di cibersicurezza che si riferisca al livello di affidabilità «sostanziale» assicura che i prodotti TIC, servizi TIC e processi TIC per i quali è rilasciato tale certificato rispettano i corrispondenti requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza, e sono stati valutati a un livello inteso a ridurre al minimo i rischi noti connessi alla cibersicurezza e i rischi di incidenti e di attacchi informatici causati da soggetti dotati di abilità e risorse limitate. Le attività di valutazione da intraprendere comprendono almeno le seguenti: un riesame per dimostrare l’assenza di vulnerabilità pubblicamente note e un test per dimostrare che i prodotti TIC, i servizi TIC o i processi TIC attuano correttamente le necessarie funzionalità di sicurezza. Qualora tali attività di valutazione non siano appropriate, si ricorre ad attività di valutazione sostitutive di effetto equivalente.

7.   Un certificato europeo di cibersicurezza che si riferisca al livello di affidabilità «elevato» assicura che i prodotti TIC, i servizi TIC e i processi TIC per i quali è rilasciato tale certificato rispettano i corrispondenti requisiti di sicurezza, comprese le funzionalità di sicurezza, e sono stati valutati a un livello inteso a ridurre al minimo il rischio di attacchi informatici avanzati commessi da attori che dispongono di abilità e risorse significative. Le attività di valutazione da intraprendere comprendono almeno le seguenti: un riesame per dimostrare l’assenza di vulnerabilità pubblicamente note, un test per dimostrare che i prodotti TIC, i servizi TIC o i processi TIC attuano correttamente le necessarie funzionalità di sicurezza, allo stato tecnologico più avanzato, e una valutazione della loro resistenza agli attacchi commessi da soggetti qualificati mediante test di penetrazione. Qualora tali attività di valutazione non siano appropriate, si ricorre ad attività sostitutive di effetto equivalente.

8.   I sistemi europei di certificazione della cibersicurezza possono precisare vari livelli di valutazione in funzione del rigore e della specificità della metodologia di valutazione utilizzata. Ciascun livello di valutazione corrisponde a uno dei livelli di affidabilità ed è definito da un’idonea combinazione di componenti dell’affidabilità.



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