Articolo 5 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Messa a disposizione sul mercato e libera circolazione dei prodotti
1. I prodotti sono messi a disposizione sul mercato se soddisfano i requisiti del presente capo e non mettono in pericolo la salute o la sicurezza di persone, animali o beni materiali.
2. Gli Stati membri non vietano, limitano o impediscono, per gli aspetti disciplinati dal presente capo, la messa a disposizione sul mercato di prodotti che sono conformi al presente capo.