Articolo 44 – Regolamento sulla cibersicurezza
Accordo sulla sede e condizioni operative
1. Le necessarie disposizioni relative all’insediamento dell’ENISA nello Stato membro ospitante e alle strutture che quest’ultimo deve mettere a disposizione nonché le regole specifiche applicabili in tale Stato membro al direttore esecutivo, ai membri del consiglio di amministrazione, al personale dell’ENISA e ai membri delle rispettive famiglie sono fissate in un accordo di sede concluso tra l’ENISA e lo Stato membro ospitante, previa approvazione del consiglio di amministrazione.
2. Lo Stato membro che ospita l’ENISA fornisce le migliori condizioni possibili volte a garantire il corretto funzionamento dell’ENISA, tenendo conto dell’accessibilità della sede, dell’esistenza di strutture scolastiche adeguate per i figli del personale, di un accesso adeguato al mercato del lavoro, alla sicurezza sociale e alle cure mediche per i figli e i coniugi dei membri del personale.