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Normativa

Art. 39 – Regolamento Droni

By 21 Marzo, 2020No Comments

Art. 39 – Regolamento Droni

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Articolo 39 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio


Non conformità formale

1.  

1.   Fatto salvo l’articolo 36, uno Stato membro chiede all’operatore economico interessato di porre fine allo stato di non conformità in questione se, per quanto riguarda i prodotti disciplinati dal presente capo, rileva una delle seguenti situazioni:

a)la marcatura CE è stata apposta in violazione dell’articolo 30 del regolamento (CE) n. 765/2008 o dell’articolo 15 o 16 del presente regolamento;
b)non sono stati apposti la marcatura CE o il tipo;
c)il numero di identificazione dell’organismo notificato, qualora si applichi la procedura di valutazione della conformità di cui alla parte 9 dell’allegato, è stato apposto in violazione dell’articolo 16 o non è stato apposto;
d)non è stata apposta l’etichetta di identificazione della classe dell’UA;
e)non è stata apposta l’indicazione del livello di potenza sonora, se richiesto;
f)il numero di serie non è stato apposto o non è del formato corretto;
g)non sono disponibili il manuale di istruzioni o la nota informativa;
h)la dichiarazione di conformità UE manca o non è stata compilata;
i)la dichiarazione di conformità UE non è stata compilata correttamente;
j)la documentazione tecnica non è disponibile o è incompleta;
k)mancano il nome del fabbricante o dell’importatore, la denominazione commerciale registrata o il marchio commerciale registrato, l’indirizzo Internet o l’indirizzo postale.

2.   Se la non conformità di cui al paragrafo 1 permane, lo Stato membro interessato provvede ad adottare le misure appropriate per limitare o vietare la messa a disposizione sul mercato del prodotto o garantisce che sia richiamato o ritirato dal mercato.

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