Articolo 35 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Vigilanza del mercato dell’Unione e controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione
1. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di vigilanza dei prodotti immessi sul mercato dell’Unione in conformità all’articolo 15, paragrafo 3, e agli articoli da 16 a 26 del regolamento (CE) n. 765/2008.
2. Gli Stati membri organizzano e svolgono attività di controllo dei prodotti che entrano nel mercato dell’Unione in conformità all’articolo 15, paragrafo 5, e agli articoli 27, 28 e 29 del regolamento (CE) n. 765/2008.
3. Gli Stati membri si accertano che le rispettive autorità di vigilanza del mercato e autorità di controllo delle frontiere cooperino con le autorità competenti designate a norma dell’articolo 17 del regolamento di esecuzione (UE) 2019/947 per quanto concerne le questioni di sicurezza e istituiscono appropriati meccanismi di comunicazione e coordinamento tra loro, sfruttando al meglio le informazioni contenute nel sistema di segnalazione di eventi definito nel regolamento (UE) n. 376/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio (14) e nei sistemi di informazione definiti negli articoli 22 e 23 del regolamento (CE) n. 765/2008.