Articolo 32 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Obbligo di informazione a carico degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati informano l’autorità di notifica:
a) | di qualsiasi rifiuto, limitazione, sospensione o ritiro di un certificato di esame UE del tipo o di un’approvazione del sistema di qualità conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell’allegato; |
b) | di qualsiasi circostanza che influisca sull’ambito o sulle condizioni della notifica; |
c) | di eventuali richieste di informazioni che abbiano ricevuto dalle autorità di vigilanza del mercato, in relazione ad attività di valutazione della conformità; |
d) | a richiesta, delle attività di valutazione della conformità effettuate nell’ambito della loro notifica e di qualsiasi altra attività, incluse quelle transfrontaliere e relative al subappalto. |
2. Conformemente ai requisiti di cui alle parti 8 e 9 dell’allegato, gli organismi notificati forniscono agli altri organismi notificati a norma del presente capo e le cui attività di valutazione della conformità sono simili e coprono le stesse categorie di UA o UAS, informazioni pertinenti sulle questioni relative ai risultati negativi e, su richiesta, positivi delle valutazioni della conformità.
3. Gli organismi notificati sono soggetti agli obblighi di informazione di cui alle parti 8 e 9 dell’allegato.