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Normativa

Art. 31 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

By 6 Marzo, 2020No Comments

Art. 31 – Regolamento sulla cibersicurezza (EU 2019/881)

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Articolo 31 – Regolamento sulla cibersicurezza


1.   Il direttore esecutivo è responsabile dell’esecuzione del bilancio dell’ENISA.

2.   Il revisore contabile interno della Commissione esercita nei confronti dell’ENISA le stesse competenze di cui dispone nei confronti dei servizi della Commissione.

3.   Il contabile dell’ENISA comunica i conti provvisori per l’esercizio (anno N) al contabile della Commissione e alla Corte dei conti entro il 1o marzo dell’esercizio successivo (anno N + 1).

4.   In seguito al ricevimento delle osservazioni della Corte dei conti sui conti provvisori dell’ENISA a norma dell’articolo 246 del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento europeo e del Consiglio (28), il contabile dell’ENISA redige i conti definitivi dell’ENISA sotto la propria responsabilità e li presenta al consiglio di amministrazione per parere.

5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’ENISA.

6.   Entro il 31 marzo dell’anno N + 1, il direttore esecutivo trasmette la relazione sulla gestione di bilancio e finanziaria al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti.

7.   Entro il 1o luglio dell’anno N + 1, il contabile dell’ENISA trasmette i conti definitivi dell’ENISA, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, al contabile della Commissione e alla Corte dei conti.

8.   Contemporaneamente ai conti definitivi dell’ENISA, il contabile dell’ENISA trasmette altresì alla Corte dei conti, e in copia al contabile della Commissione, una dichiarazione ad essi relativa.

9.   Entro il 15 novembre dell’anno N + 1 il direttore esecutivo pubblica i conti definitivi dell’ENISA nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

10.   Entro il 30 settembre dell’anno N + 1 il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti una risposta alle osservazioni da essa formulate e ne trasmette copia al consiglio di amministrazione e alla Commissione.

11.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta di quest’ultimo, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa, in conformità dell’articolo 261, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2018/1046.

12.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio, concede il discarico al direttore esecutivo, entro il 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.

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