Articolo 30 – Regolamento delegato (UE) 2019/945 relativo ai sistemi aeromobili senza equipaggio e agli operatori di paesi terzi di sistemi aeromobili senza equipaggio
Obblighi operativi degli organismi notificati
1. Gli organismi notificati eseguono le valutazioni della conformità secondo le procedure di valutazione della conformità di cui alle parti 8 e 9 dell’allegato.
2. Le valutazioni della conformità sono effettuate con mezzi proporzionati, risparmiando agli operatori economici gli oneri superflui. Gli organismi di valutazione della conformità svolgono le loro attività tenendo debitamente conto delle dimensioni di un’impresa, del settore in cui opera, della sua struttura, del grado di complessità del prodotto in questione e della natura di massa o seriale del processo di produzione.
Nel far ciò rispettano tuttavia il grado di rigore e il livello di protezione necessari per la conformità dell’UA o dell’UAS al presente capo.
3. Se un organismo notificato riscontra che i requisiti di cui alle parti da 1 a 6 dell’allegato o le norme armonizzate corrispondenti o altre specifiche tecniche non sono stati rispettati da un fabbricante, chiede a tale fabbricante di prendere le misure correttive opportune e non rilascia un certificato di esame UE del tipo o un’approvazione del sistema di qualità.
4. Un organismo notificato che, nel corso del monitoraggio della conformità successivo al rilascio di un certificato di esame UE del tipo, riscontri che un prodotto non è più conforme chiede al fabbricante di prendere le misure correttive opportune e all’occorrenza sospende o ritira il certificato di esame UE del tipo oppure l’approvazione del sistema di qualità.
5. Qualora non siano prese misure correttive o queste ultime non producano il risultato richiesto, l’organismo notificato limita, sospende o ritira i certificati di esame UE del tipo o le approvazioni del sistema di qualità, a seconda dei casi.