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Normativa

Art. 29 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 2020No Comments

Art. 29 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 29 – Regolamento sulla cibersicurezza


Formazione del bilancio dell’ENISA

1.   Ogni anno il direttore esecutivo redige un progetto di stato di previsione delle entrate e delle spese dell’ENISA per l’esercizio finanziario successivo e lo trasmette al consiglio di amministrazione, corredato di un progetto di tabella dell’organico. Le entrate e le spese devono risultare in pareggio.

2.   Ogni anno il consiglio di amministrazione elabora, sulla base del progetto di stato di previsione, uno stato di previsione delle entrate e delle spese dell’ENISA per l’esercizio finanziario successivo.

3.   Entro il 31 gennaio di ogni anno il consiglio di amministrazione invia lo stato di previsione, come parte integrante del progetto di documento unico di programmazione, alla Commissione e ai paesi terzi con cui l’Unione ha concluso accordi di cui all’articolo 42, paragrafo 2.

4.   Sulla base dello stato di previsione, la Commissione iscrive le stime che ritiene necessarie, per quanto concerne la tabella dell’organico e l’importo del contributo a carico del bilancio generale dell’Unione, nel progetto di bilancio generale dell’Unione che sottopone al Parlamento europeo e al Consiglio conformemente all’articolo 314 TFUE.

5.   Il Parlamento europeo e il Consiglio autorizzano gli stanziamenti a titolo del contributo dell’Unione all’ENISA.

6.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano la tabella dell’organico dell’ENISA.

7.   Insieme al documento unico di programmazione, il consiglio di amministrazione adotta il bilancio dell’ENISA. Il bilancio dell’ENISA diventa definitivo dopo l’adozione definitiva del bilancio generale dell’Unione. Ove necessario, il consiglio di amministrazione modifica il bilancio e il documento unico di programmazione dell’ENISA per conformarli al bilancio generale dell’Unione.

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