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Normativa

Art. 25 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 2020No Comments

Art. 25 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 25 – Regolamento sulla cibersicurezza


Dichiarazione di interessi

1.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo, come pure i funzionari distaccati dagli Stati membri a titolo temporaneo, rendono ciascuno una dichiarazione di impegni e una dichiarazione con la quale indicano l’assenza o la presenza di interessi diretti o indiretti che possano essere considerati in contrasto con la loro indipendenza. Le dichiarazioni sono precise e complete, presentate ogni anno per iscritto e aggiornate ogniqualvolta sia necessario.

2.   I membri del consiglio di amministrazione, il direttore esecutivo e gli esperti esterni che partecipano ai gruppi di lavoro ad hoc dichiarano ciascuno in modo preciso e completo, al più tardi all’inizio di ogni riunione, qualsiasi interesse che possa essere considerato in contrasto con la loro indipendenza in relazione ai punti all’ordine del giorno e si astengono dal partecipare alle discussioni e alle votazioni inerenti tali punti.

3.   L’ENISA stabilisce nel proprio regolamento interno le disposizioni pratiche per le regole sulle dichiarazioni di interessi di cui ai paragrafi 1 e 2.

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