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Normativa

Art. 22 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 20204 Agosto, 2021No Comments

Art. 22 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 22 – Regolamento sulla cibersicurezza


Gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza

1.   È istituito il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza.

2.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è composto da membri selezionati tra esperti riconosciuti che rappresentano i pertinenti portatori di interessi. La Commissione, a seguito di un invito aperto e trasparente, seleziona su proposta dell’ENISA i membri del gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza garantendo un equilibrio tra i diversi gruppi di portatori di interessi, nonché un opportuno equilibrio geografico e di genere.

3.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza:

a) fornisce consulenza alla Commissione sulle questioni strategiche riguardanti il quadro europeo di certificazione della cibersicurezza;
b) su richiesta, fornisce consulenza all’ENISA su questioni generali e strategiche concernenti i compiti della stessa in materia di mercato, certificazione della cibersicurezza e normazione;
c) assiste la Commissione nell’elaborazione del programma di lavoro progressivo dell’Unione di cui all’articolo 47;
d) formula un parere sul programma di lavoro progressivo dell’Unione a norma dell’articolo 47, paragrafo 4; e,
e) in casi urgenti, fornisce consulenza alla Commissione e all’ECCG in merito alla necessità di sistemi di certificazione supplementari non inclusi nel programma di lavoro progressivo dell’Unione, come previsto dagli articoli 47 e 48.

4.   Il gruppo dei portatori di interessi per la certificazione della cibersicurezza è copresieduto dai rappresentanti della Commissione e dell’ENISA ed è quest’ultima ad assicurarne il segretariato.

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