Articolo 18 – Regolamento sulla cibersicurezza
Modalità di voto del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione adotta le proprie decisioni a maggioranza dei suoi membri.
2. La maggioranza di due terzi dei membri del consiglio di amministrazione è necessaria per l’adozione del documento unico di programmazione e del bilancio annuale, nonché per la nomina del direttore esecutivo, la proroga del suo mandato o la sua rimozione dall’incarico.
3. Ogni membro dispone di un voto. In assenza di un membro, il supplente è abilitato a esercitare il diritto di voto del membro.
4. Il presidente del consiglio di amministrazione partecipa al voto.
5. Il direttore esecutivo non partecipa al voto.
6. Il regolamento interno del consiglio di amministrazione stabilisce le regole dettagliate concernenti la votazione, in particolare le circostanze in cui un membro può agire per conto di un altro.