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Normativa

Art. 15 – Regolamento sulla cibersicurezza

By 3 Marzo, 2020No Comments

Art. 15 – Regolamento sulla cibersicurezza

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Articolo 15 – Regolamento sulla cibersicurezza


Funzioni del consiglio di amministrazione

1.   Il consiglio di amministrazione:

a)stabilisce gli orientamenti generali del funzionamento dell’ENISA e assicura che operi secondo le regole e i principi stabiliti dal presente regolamento; assicura inoltre la coerenza del lavoro dell’ENISA con le attività svolte dagli Stati membri e a livello di Unione;
b)adotta il progetto di documento unico di programmazione dell’ENISA di cui all’articolo 24 prima che sia trasmesso alla Commissione per parere;
c)adotta il documento unico di programmazione dell’ENISA, tenendo conto del parere della Commissione;
d)vigila sull’attuazione della programmazione annuale e pluriennale contenuta nel documento unico di programmazione;
e)adotta il bilancio annuale dell’ENISA ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’ENISA a norma del capo IV;
f)valuta e adotta la relazione annuale consolidata sulle attività dell’ENISA, inclusi i conti e una descrizione di come l’ENISA ha conseguito i propri indicatori di risultato, trasmette, entro il 1o luglio dell’anno successivo, sia la relazione annuale che la sua valutazione al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti, e rende pubblica la relazione annuale;
g)adotta la regolamentazione finanziaria applicabile all’ENISA in conformità dell’articolo 32;
h)adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare;
i)adotta regole per la prevenzione e la gestione dei conflitti di interesse in relazione ai suoi membri;
j)garantisce un seguito adeguato alle risultanze e alle raccomandazioni derivanti dalle indagini svolte dall’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e dalle relazioni di revisione contabile e valutazioni interne o esterne;
k)adotta il proprio regolamento interno, comprese regole per le decisioni provvisorie sulla delega di compiti specifici, a norma dell’articolo 19, paragrafo 7;
l)esercita, nei confronti del personale dell’ENISA, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari («statuto dei funzionari») e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione europea («regime applicabile agli altri agenti»), stabiliti nel regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (24) all’autorità che ha il potere di nomina e all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione («poteri dell’autorità che ha il potere di nomina») a norma del paragrafo 2 del presente articolo;
m)adotta le disposizioni di esecuzione dello statuto dei funzionari e del regime applicabile agli altri agenti secondo la procedura di cui all’articolo 110 dello statuto dei funzionari;
n)nomina il direttore esecutivo e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a norma dell’articolo 36;
o)nomina un contabile, che può essere il contabile della Commissione, che opera in piena indipendenza nell’esercizio delle sue funzioni;
p)prende tutte le decisioni sull’istituzione delle strutture interne dell’ENISA e, se necessario, sulla relativa modifica, in considerazione delle necessità per l’attività dell’ENISA e secondo una gestione di bilancio sana;
q)autorizza l’istituzione di accordi di lavoro in relazione all’articolo 7;
r)autorizza l’istituzione o la conclusione di accordi di lavoro conformemente all’articolo 42.

2.   In conformità dell’articolo 110 dello statuto dei funzionari, il consiglio di amministrazione adotta una decisione basata sull’articolo 2, paragrafo 1, dello statuto dei funzionari e sull’articolo 6 del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i poteri di autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione della delega di poteri. Il direttore esecutivo può subdelegare tali poteri.

3.   Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può adottare una decisione per sospendere temporaneamente la delega al direttore esecutivo dei poteri di autorità che ha il potere di nomina e tutti i poteri di autorità che ha il potere di nomina che il direttore esecutivo abbia subdelegato ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.

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