La svolta digitale delle imprese: le nuove frontiere della responsabilità civile
di Antonella Sergi
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Industria 4.0 nell’ordinamento italiano
Con il Piano Industria 4.0 si fa riferimento al percorso di digitalizzazione e automazione delle risorse socio-economiche che pone al centro le nuove tecnologie e i nuovi modelli produttivi.
In Italia, il primo provvedimento legislativo implementante viene emanato con la Legge di Bilancio per l’anno 2017 (legge 11 dicembre 2016, n. 232), attraverso la quale l’esecutivo, puntando sull’innovazione digitale, fronteggia l’andamento che ha indotto la manifattura italiana a perdere di oltre un quarto il proprio fatturato rispetto ai valori precedenti alla crisi economica del 2008.
L’iniziativa del governo si fonda sulla proroga dei c.d. super-ammortamenti (già introdotti con l’art. 1, commi 91-94, legge 28 dicembre 2015, n. 208 – Legge di Stabilità 2016) fino al 31 dicembre 2017 e nell’introduzione dell’iper-ammortamento su alcune tipologie di beni strumentali, anche immateriali, specificatamente associati a Industria 4.0. L’iper-ammortamento permette di ammortizzare fiscalmente un valore pari al 250% del costo di acquisizione dei beni con un alto contenuto tecnologico. Tale maggiorazione è consentita solo per gli investimenti in beni strumentali inclusi nell’allegato A alla Legge di Bilancio e a condizione che siano interconnessi al sistema aziendale di gestione della produzione o alla rete di fornitura: si deve trattare, in buona sostanza, di apparecchiature «intelligenti», predisposte all’interconnessione sulla base delle tecnologie abilitanti che caratterizzano il modello Industria 4.0 previsto dall’esecutivo.
Al testo del Piano Industria 4.0 è stato apportato un importante emendamento con il D.L. 243/16 (art. 7-novies), approvato nel febbraio 2017, che esplica l’incisione degli investimenti finalizzati a quello che viene chiamato retro-fitting, ossia l’ammodernamento e la riqualificazione dei vecchi macchinari.
Ogni imprenditore che decida di imboccare un percorso di innovazione digitale dovrà far fronte, tuttavia, a rischi di diversa natura; tra questi, ad esempio, c’è il c.d. lock-intecnologico, che si verifica qualora l’azienda abbia investito in una tecnologia rivelatasi in seguito sconveniente rispetto alle altre disponibili e trovando poi oneroso il rientro dell’investimento nel breve periodo. Le difficoltà nel processo di innovazione sono legate ai costi di uscita dalle precedenti tecnologie e la ripartizione dei compiti tra l’impresa e i fornitori nella realizzazione del progetto.
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I rapporti con la normativa civilistica
L’innovazione digitale sarà dunque nei prossimi anni un terreno di prova per il diritto civile. Il riferimento è in particolare sfide che seguono all’implementazione dell’intelligenza artificiale e che, inevitabilmente, renderanno necessaria una profonda rivisitazione dell’attuale assetto civilistico, interessando nel merito tre temi essenziali: la nozione di soggettività giuridica e le responsabilità di natura contrattuale e aquiliana.
In primo luogo, i robot autonomi costituiscono il paradigma di questa evoluzione, e infatti, dimostrano che lo sviluppo dell’intelligenza artificiale è in grado di dar vita a soggetti capaci di compiere azioni giuridicamente rilevanti cui segue la relativa responsabilità per azioni.
In secondo luogo, l’integrazione dei sistemi cross-company tra diverse imprese che si rapportano tra di loro per il tramite contratti e sistemi informativi gestiti dall’intelligenza artificiale.
Riguardo al primo punto, la questione dibattuta a livello comunitario è, se e attraverso quali modalità, l’attuale quadro normativo della responsabilità contrattuale ed extracontrattuale sia ancora attuale, in grado di far fronte alle sfide del digitale, con i robot e l’intelligenza artificiale in grado di operare in maniera autonoma, stipulando contratti, assumere decisioni, interagire e adeguarsi all’ambiente in base a proprie decisioni.
Il parlamento europeo si chiede fin dove potrà spingersi l’autonomia dei robot, fin quando potranno essere considerati strumenti in mano all’uomo e ci si chiede cosa accadrà nel momento in cui i robot, le intelligenze artificiali saranno regolarmente destinate a svolgere attività in maniera autonoma, senza l’interazione fisica tra le persone. La capacità dei robot è quella di autodisciplinarsi e di compiere scelte in maniera indipendente, attingendo dai fattori esterni con modalità sempre più sofisticate, attraverso complessi calcoli algoritmici. Questa abilità, di contro, presenta incognite ed implicazioni tutt’altro che semplici da snodare: chi risponde dei danni che ne possono derivare, ad esempio? Questo interrogativo viene alla luce avendo a mente lo schema tradizionale della responsabilità aquiliana ex art. 2043 c.c., unico modello di riferimento fino all’inizio del secolo scorso.
Lo schema del 2043 presuppone che il comportamento negligente o imprudente non possa non provenire da una persona fisica – intesa dall’ordinamento come una persona nata viva, dotata di capacità giuridica ex art. 1 c.c. – che non rispetta le norme per prevenire il verificarsi dei danni. Se il paradigma normativo di riferimento fosse tutt’ora questo, il problema dell’imputazione a titolo di responsabilità extracontrattuale dei robot non si porrebbe, in quanto gli sarebbe già precluso ex legelo status di soggetto di diritto ed essere ricondotto quindi alla nozione di reseconomica di cui all’art. 810 c.c..
Tuttavia, già da tempo questo tale paradigma si considera tramontato.
Il nostro Codice è nato durante la metà del secolo scorso, nel pieno della rivoluzione industriale, e questo ha consentito che la disciplina della responsabilità risarcitoria passasse da una responsabilità esclusivamente per colpa a una responsabilità oggettiva: un’impresa risponde non come diretta conseguenza alla negligenza di una persona fisica, ma per il semplice fatto di svolgere un’attività che immette un determinato rischio nel mondo esterno del quale l’impresa dev’essere in grado di farsi carico, ad esempio acquisendo misure tecnologiche migliori per minimizzarlo e rispondendo dei danni che potranno derivare.
Per quanto riguarda le auto a guida autonoma, è molto probabile che il loro uso verrà disciplinato da apposite norme. Basandosi su quelle esistenti, chi utilizza il veicolo, sia egli proprietario o fornitore, ha l’onere di farsi carico del danno, e ne risponderà non per averlo causato per negligenza, ma perché, di fatto, è in grado di gestirlo: per esempio, stipulando una polizza assicurativa.
Le norme già oggi in vigore prevedono che il proprietario di un’automobile risponda del danno provocato da un difetto della macchina o da una sua cattiva riparazione da parte di un operatore qualificato, e quindi senza che vi sia una colpa direttamente ascrivibile al proprietario (artt. 1476 ss. c.c.).
Alla luce delle considerazioni finora esposte, il codice del ’42 sembra ancora attuale, o in ogni caso, destinato ancora per un po’ a essere il cuore di ogni dibattito civilistico. In fin dei conti, l’intelligenza artificiale e i processi di digitalizzazione, costituiscono un mero strumento funzionale all’interno dei processi produttivi e, in quanto tali, devono essere controllabili dall’uomo al fine di rendere più efficiente l’attività di impresa.
In futuro le tecnologie più implementeranno più saranno in grado di minimizzare i rischi, il loro scopo è quello di mettere a disposizione nuovi strumenti non solo più avanzati ma anche più sicuri. Tuttavia, la loro maggiore efficienza e capacità di minimizzare i rischi non implica una diminuzione del carico di responsabilità dell’impresa, quanto un innalzamento degli standard.
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I contratti e l’intelligenza artificiale
Un documento del Parlamento europeo, nella relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, descrive questa nuova funzionalità delle macchine intelligenti, che oggi sono in grado di fermarsi e amministrare un rapporto contrattuale in maniera autonoma: il computer sceglie le controparti, negozia i termini del contratto, li chiude e regola anche la loro esecuzione.
Tali abilità possono assumere connotazioni molto diverse, ciononostante fanno già parte della quotidianità, come ad esempio le vending manchinee, più di recente, il commercio elettronico. Quest’ultimo poggiandosi su complesso un sistema di algoritmi ascrivibili all’intelligenza artificiale, esprime la volontà dell’impresa stipulando un contratto di compravendita con l’acquirente.
Oggi, lo sviluppo dei sistemi informativi integrati consentono la stipulazione e la gestione dei contratti tra più soggetti giuridici, i quali interagiscono in modo interamente digitale: ad esempio le imprese fornitrici devono interagire con l’impresa cliente, che impone ai suoi fornitori a tutti i livelli di utilizzare questi strumenti che gestiscono intero rapporto contrattuale. Definiscono quando gli ordini devono essere emessi, li accettano, regolano i termini, applicano sanzioni contrattuali, penali, stabiliscono di accettare o meno una prestazione. Ci saranno sempre meno limiti a quello che la macchina autonoma può essere istruita a fare.
Non ci saranno delle rivoluzioni del diritto dei contratti, l’ordinamento attuale può essere già oggi in grado di gestire questa maggiore complessità anche attraverso la naturale e progressiva evoluzione che da sempre accompagna lo svilupparsi di nuove tecniche e modelli the business.
Bibliografia
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Bianca, Diritto civile. Vol. 5: la responsabilità, Milano, Giuffrè, 2015;
Beltrametti, N. Guarnacci, N. Intini, La fabbrica connessa. La manifattura italiana (attra)verso industria 4.0, Milano, Guerini e Associati, 2017;
Del Vecchio, G. Passiante, Imprenditorialità, marketing e innovazione. Dinamiche competitive per le imprese e i territori nello scenario della digital economy, Milano, Franco Angeli, 2015;
Deane, La prima rivoluzione industriale, Bologna, 1971;
Documenti
Bilancio 2017 – Legge 11 dicembre 2016, http://www.gazzettaufficiale.it/eli/gu/2016/12/21/297/so/57/sg/pdf
Parlamento Europeo, Relazione recante raccomandazioni alla Commissione concernenti norme di diritto civile sulla robotica, http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//NONSGML+REPORT+A8-2017-0005+0+DOC+PDF+V0//IT
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