Articolo 93 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. Le corrispondenze epistolari, gli epistolari, le memorie familiari e personali e gli altri scritti della medesima natura, allorché abbiano carattere confidenziale o si riferiscano alla intimità della vita privata, non possono essere pubblicati, riprodotti od in qualunque modo portati alla conoscenza del pubblico senza il consenso dell’autore, e, trattandosi di corrispondenze epistolari e di epistolari, anche del destinatario.
Dopo la morte dell’autore o del destinatario occorre il consenso del coniuge e dei figli, o, in loro mancanza, dei genitori; mancando il coniuge, i figli e i genitori, dei fratelli e delle sorelle, e, in loro mancanza, degli ascendenti e dei discendenti fino al quarto grado.
Quando le persone indicate nel comma precedente siano più e vi sia tra loro dissenso, decide l’Autorità giudiziaria, sentito il pubblico Ministero.
È rispettata, in ogni caso, la volontà del defunto quando risulti da scritto.