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Normativa

Articolo 91 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

By 27 Gennaio, 2019No Comments

Articolo 91 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

Articolo 91 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)

 

1.  La riproduzione di fotografie nelle antologie ad uso scolastico ed in generale nelle opere scientifiche o didattiche è lecita, contro pagamento di un equo compenso, che è determinato nelle forme previste dal regolamento.
Nella riproduzione deve indicarsi il nome del fotografo e la data dell’anno della fabbricazione, se risultano dalla fotografia riprodotta.
La riproduzione di fotografie pubblicate su giornali od altri periodici, concernenti persone o fatti di attualità od aventi comunque pubblico interesse, è lecita contro pagamento di un equo compenso.
Sono applicabili le disposizioni dell’ultimo comma dell’art. 88.

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