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Normativa

Articolo 9 – Testo unico della radiotelevisione

By 1 Maggio, 2019No Comments

Articolo 9 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 9: Ministero delle comunicazioni – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

 

1. Il Ministero esercita le competenze stabilite nel presente testo unico nonche’ quelle ricadenti nelle funzioni e nei compiti di spettanza statale indicati dall’articolo 32-ter del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, come da ultimo sostituito dall’articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 2003, n. 366.

2. Sono organi consultivi del Ministro delle comunicazioni per il settore radiotelevisivo:

a) il Consiglio superiore delle comunicazioni;

b) la Commissione per l’assetto del sistema televisivo, di cui all’articolo 2, comma 4, del decreto-legge 27 agosto 1993, n. 323, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 ottobre 1993, n. 422.

3. Presso il Ministero operano, nel settore radiotelevisivo, il Comitato di controllo in materia di televendite e spot di televendita di beni e servizi di astrologia, di cartomanzia ed assimilabili, di servizi relativi ai pronostici concernenti il gioco del lotto, enalotto, superenalotto, totocalcio, totogoal, totip, lotterie e giochi similari, nonche’ il Comitato di applicazione del Codice di autoregolamentazione TV e minori.

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