Skip to main content
Normativa

Articolo 83 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 83 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 83: Consultazione dei soggetti interessati – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Fermo restando quanto disposto dall’articolo 11, il Ministero e l’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, tengono conto, attraverso meccanismi di consultazione, del parere degli utenti finali e dei consumatori, inclusi, in particolare, gli utenti disabili, delle aziende manifatturiere e delle imprese che forniscono reti o servizi di comunicazione elettronica nelle questioni attinenti ai diritti degli utenti finali e dei consumatori in materia di servizi di comunicazione elettronica accessibili al pubblico, in particolare quando hanno un impatto significativo sul mercato.

2. Le parti interessate, sulla base di indirizzi formulati dal Ministero e dall’Autorità, nell’ambito delle rispettive competenze, possono mettere a punto meccanismi che associno consumatori, gruppi di utenti e fornitori di servizi per migliorare la qualità generale delle prestazioni, elaborando, fra l’altro, codici di condotta, nonche’ norme di funzionamento e controllandone l’applicazione.

Torna all’indice

it_IT