Articolo 81 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. Gli artisti interpreti e gli artisti esecutori hanno il diritto di opporsi alla comunicazione al pubblico o alla riproduzione della loro recitazione, rappresentazione o esecuzione che possa essere di pregiudizio al loro onore o alla loro reputazione.
Sono applicabili le disposizioni del comma secondo dell’art. 74.
Per quanto attiene alla radiodiffusione, le controversie nascenti dall’applicazione del presente articolo sono regolate dalle norme contenute nel comma primo dell’art. 54.