Articolo 80: Portabilità del numero – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. L’Autorità assicura che tutti gli abbonati ai servizi telefonici accessibili al pubblico, compresi i servizi di telefonia mobile, che ne facciano richiesta conservino il proprio o i propri numeri, indipendentemente dall’impresa fornitrice del servizio:
a) nel caso di numeri geografici, in un luogo specifico;
b) nel caso di numeri non geografici, in qualsiasi luogo.
2. Il comma 1 non si applica alla portabilità del numero tra reti che forniscono servizi in postazione fissa e reti mobili.
3. L’Autorità provvede affinche’ i prezzi dell’interconnessione correlata alla portabilità del numero siano orientati ai costi e gli eventuali oneri diretti a carico degli abbonati non agiscano da disincentivo alla richiesta di tali prestazioni.
4. L’Autorità non prescrive tariffe al dettaglio per la portabilità del numero che comportino distorsioni della concorrenza, ad esempio stabilendo tariffe al dettaglio specifiche o comuni.