Skip to main content
Normativa

Articolo 8 – DPR n. 178 / 2010

By 21 Aprile, 2019No Comments

Articolo 8 – DPR n. 178 / 2010

Articolo 8: Modalità tecniche di funzionamento e di accesso al registro da parte degli operatori – DPR n. 178 / 2010

 

1. Ciascun operatore adegua le proprie infrastrutture tecnologiche, destinate all’interfaccia con il registro pubblico, agli standard tecnologici e operativi stabiliti dal gestore dello stesso, previa consultazione con i principali operatori telefonici. La consultazione del registro pubblico, da parte degli operatori, deve essere unicamente finalizzata alla corretta esecuzione degli obblighi derivanti dai commi 3-bis, 3-ter e 3-quater dell’articolo 130 del Codice.

2. L’iscrizione al registro e la sua revoca sono effettuate dal gestore nel piu’ breve tempo tecnicamente possibile e, comunque, entro il giorno lavorativo successivo al momento di ricezione della richiesta dell’abbonato. La consultazione del registro da parte di ciascun operatore ha efficacia pari a quindici giorni.

3. Le modalita’, di consultazione del registro non devono consentire il trasferimento di dati personali contenuti nel registro stesso, prevedendo sistemi automatizzati che permettano al gestore del registro di ricevere l’elenco elettronico dell’operatore, confrontarlo con i dati contenuti nel registro e aggiornarlo, mettendolo nuovamente a disposizione dell’operatore in un’apposita sezione del sito web o trasmettendolo per posta elettronica all’operatore stesso senza che questo possa in alcun modo estrarre i dati presenti nel registro. Il gestore del registro da’ corso all’interrogazione selettiva di ciascun operatore entro 24 ore.

4. Il gestore stabilisce in quale specifico formato elettronico e’ possibile trasmettere gli elenchi legittimamente detenuti per il loro confronto con il registro pubblico e successivo aggiornamento, anche tenendo conto delle eventuali evoluzioni tecnologiche.

5. Di ogni operazione, effettuata da parte degli operatori, di accesso al sistema e di aggiornamento delle liste sulla base dei dati contenuti nel registro pubblico sono conservate a cura del gestore, per ventiquattro mesi dal momento della loro generazione, le registrazioni degli eventi di accesso, di aggiornamento delle liste e di disconnessione dell’operatore, secondo i criteri di completezza, integrita’, inalterabilita’ e verificabilita’. Tali registrazioni sono protette dal gestore del registro contro l’accesso abusivo, in modo da consentire l’accesso ad esse solo per finalita’ ispettive da parte del Garante per la protezione dei dati personali o dell’autorita’ giudiziaria.

Torna all’indice

it_IT