Articolo 78 – Legge 633/1941 sul diritto d’autore (copyright)
1. Il produttore di fonogrammi è la persona fisica o giuridica che assume l’iniziativa e la responsabilità della prima fissazione dei suoni provenienti da una interpretazione o esecuzione o di altri suoni o di rappresentazioni di suoni.
2. È considerato come luogo della produzione quello nel quale avviene la diretta registrazione originale.