Articolo 78: Numeri non geografici – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. L’Autorità provvede affinche’ gli utenti finali di altri Stati membri abbiano la possibilità di accedere, se tecnicamente ed economicamente fattibile, a numeri non geografici attribuiti sul territorio nazionale, salvo il caso in cui l’abbonato chiamato scelga, per ragioni commerciali, di limitare l’accesso ai chiamanti situati in determinate zone geografiche.