Skip to main content
Normativa

Articolo 71 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 19 Maggio, 2019No Comments

Articolo 71 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 71: Trasparenza e pubblicazione delle informazioni – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. L’Autorità assicura che informazioni trasparenti e aggiornate in merito ai prezzi e alle tariffe, nonche’ alle condizioni generali vigenti in materia di accesso e di uso dei servizi telefonici accessibili al pubblico, siano rese disponibili agli utenti finali e ai consumatori, conformemente alle disposizioni dell’allegato n. 5.

2. L’Autorità promuove la fornitura di informazioni che consentano agli utenti finali, ove opportuno, e ai consumatori di valutare autonomamente il costo di modalità di uso alternative, anche mediante guide interattive.

Torna all’indice

it_IT