Skip to main content
Normativa

Articolo 635 bis – Codice Penale

By 21 Aprile, 2019No Comments

Articolo 635 bis – Codice Penale

Articolo 635 bis: Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici – Codice Penale

 

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.
Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Torna all’indice

it_IT