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Normativa

Articolo 617 sexies – Codice Penale

By 21 Aprile, 2019No Comments

Articolo 617 sexies – Codice Penale

Articolo 617 sexies: Falsificazione, alterazione o soppressione del contenuto di comunicazioni informatiche o telematiche – Codice Penale

 

Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un vantaggio o di arrecare ad altri un danno, forma falsamente ovvero altera o sopprime, in tutto o in parte, il contenuto, anche occasionalmente intercettato, di taluna delle comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, è punito, qualora ne faccia uso o lasci che altri ne facciano uso, con la reclusione da uno a quattro anni.
La pena è della reclusione da uno a cinque anni nei casi previsti dal quarto comma dell’articolo 617-quater.

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