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Normativa

Articolo 61 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 1 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 61 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 61 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. i pubblici registri immobiliari possono essere formati e conservati su supporti informatici in conformità alle disposizioni del presente codice, secondo le regole tecniche stabilite dall’articolo 71, nel rispetto delle normativa speciale e dei principi stabiliti dal codice civile. In tal caso i predetti registri possono essere conservati anche in luogo diverso dall’Ufficio territoriale competente.

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