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Normativa

Articolo 56 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

By 1 Febbraio, 2019No Comments

Articolo 56 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

Articolo 56 – D.Lgs. 82/2005 (Codice dell’Amministrazione Digitale)

 

1. I dati identificativi delle questioni pendenti dinanzi al giudice amministrativo e contabile sono resi accessibili a chi vi abbia interesse mediante pubblicazione sul sistema informativo interno e sul sito istituzionale delle autorità emananti.

2. Le sentenze e le altre decisioni del giudice amministrativo e contabile, rese pubbliche mediante deposito in segreteria, sono contestualmente inserite nel sistema informativo interno e sul sito istituzionale, osservando le cautele previste dalla normativa in materia di tutela dei dati personali.

2-bis. I dati identificativi delle questioni pendenti, le sentenze e le altre decisioni depositate in cancelleria o segreteria dell’autorità giudiziaria di ogni ordine e grado sono, comunque, rese accessibili ai sensi dell’articolo 51 del codice in materia di protezione dei dati personali approvato con decreto legislativo n. 196 del 2003.

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