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Normativa

Articolo 56 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 56 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 56: Telefoni pubblici a pagamento – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Nel rispetto delle disposizioni emanate in materia dall’Autorità, le imprese mettono a disposizione telefoni pubblici a pagamento per soddisfare le esigenze ragionevoli degli utenti finali in termini di copertura geografica, numero di apparecchi e loro accessibilità per gli utenti disabili, nonche’ di qualità del servizio. Il Ministero vigila sull’applicazione delle disposizioni del presente comma.

2. Il Ministero, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del Codice, previa consultazione dei soggetti interessati ai sensi dell’articolo 83, individua le localizzazioni nelle quali i servizi di cui al comma 1 o servizi analoghi sono ampiamente disponibili e per le quali pertanto non possono essere prescritti obblighi ai fini di cui allo stesso comma 1.

3. Le chiamate d’emergenza dai telefoni pubblici a pagamento utilizzando il numero di emergenza unico europeo ‘112’ o altri numeri di emergenza nazionali, sono effettuate gratuitamente e senza dover utilizzare alcun mezzo di pagamento. Il Ministero vigila sull’applicazione del presente comma.

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