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Normativa

Articolo 55 – Testo unico della radiotelevisione

By 5 Maggio, 2019No Comments

Articolo 55 – Testo unico della radiotelevisione

Articolo 55: Disposizioni finali e finanziarie – Testo unico della radiotelevisione (D.Lgs. 177/2005)

1. Le disposizioni normative statali vigenti alla data di entrata in vigore del presente testo unico nelle materie appartenenti alla legislazione regionale continuano ad applicarsi, in ciascuna regione, fino alla data di entrata in vigore delle disposizioni regionali in materia.

2. Salvo quanto previsto dal comma 3, le disposizioni contenute nel presente testo unico non possono essere abrogate, derogate, sospese o comunque modificate, se non in modo esplicito mediante l’indicazione specifica delle fonti da abrogare, derogare, sospendere o modificare.

3. Le disposizioni contenute in regolamenti dell’Autorità richiamate nel presente testo unico possono essere modificate con deliberazione dell’Autorità. Il rinvio alle stesse disposizioni e’ da intendersi come formale e non recettizio.

4. Dall’attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

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