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Normativa

Articolo 52 – Regolamento eIDAS

By 6 Aprile, 2019No Comments

Articolo 52 – Regolamento eIDAS

Articolo 52: Entrata in vigore – Regolamento (UE) n. 910/2014

 

1.   Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea.

2.   Il presente regolamento si applica a decorrere dal 1o luglio 2016, a eccezione delle seguenti disposizioni:

a)

articolo 8, paragrafo 3, articolo 9, paragrafo 5, articolo 12, paragrafi da 2 a 9, articolo 17, paragrafo 8, articolo 19, paragrafo 4, articolo 20, paragrafo 4, articolo 21, paragrafo 4, articolo 22, paragrafo 5, articolo 23, paragrafo 3, articolo 24, paragrafo 5, articolo 27, paragrafi 4 e 5, articolo 28, paragrafo 6, articolo 29, paragrafo 2, articolo 30, paragrafi 3 e 4, articolo 31, paragrafo 3, articolo 32, paragrafo 3, articolo 33, paragrafo 2, articolo 34, paragrafo 2, articolo 37, paragrafi 4 e 5, articolo 38, paragrafo 6, articolo 42, paragrafo 2, articolo 44, paragrafo 2, articolo 45, paragrafo 2, articolo 47 e articolo 48, che si applicano dal 17 settembre 2014;

b)

l’articolo 7, l’articolo 8, paragrafi 1 e 2, gli articoli 9, 10, 11 e l’articolo 12, paragrafo 1, si applicano a decorrere dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8;

c)

l’articolo 6 si applica a decorrere da tre anni dalla data di applicazione degli atti di esecuzione di cui all’articolo 8, paragrafo 3, e all’articolo 12, paragrafo 8.

3.   Quando il regime di identificazione elettronica notificato è compreso nell’elenco pubblicato dalla Commissione ai sensi dell’articolo 9 prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, il riconoscimento dei mezzi di identificazione elettronica in virtù di tale regime ai sensi dell’articolo 6 ha luogo non oltre 12 mesi dopo la pubblicazione di detto regime ma non prima della data di cui al paragrafo 2, lettera c), del presente articolo.

4.   Nonostante il paragrafo 2, lettera c), del presente articolo, uno Stato membro può decidere che i mezzi di identificazione elettronica a norma del regime di identificazione elettronica notificato ai sensi dell’articolo 9, paragrafo 1, da un altro Stato membro, siano riconosciuti nel primo Stato membro a decorrere dalla data di pubblicazione degli atti di esecuzione di cui agli articoli 8, paragrafo 3, e 12, paragrafo 8. Gli Stati membri interessati ne informano la Commissione. La Commissione rende pubbliche tali informazioni.

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