Articolo 51: Pubblicazione delle informazioni e relativo accesso – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)
1. L’Autorità pubblica gli obblighi specifici imposti nei confronti delle imprese conformemente al presente Capo, precisando il prodotto o servizio specifico e i mercati geografici interessati. L’Autorità provvede inoltre a pubblicare, secondo le medesime modalità, informazioni aggiornate in forma atta a consentire a tutte le parti interessate di accedervi agevolmente, a meno che non si tratti di informazioni riservate e, in particolare, di segreti aziendali.
2. L’Autorità trasmette alla Commissione europea copia di tutte le informazioni pubblicate.