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Normativa

Articolo 50 – Codice delle comunicazioni elettroniche

By 18 Maggio, 2019No Comments

Articolo 50 – Codice delle comunicazioni elettroniche

Articolo 50: Obblighi in materia di controllo dei prezzi e di contabilità dei costi – Codice delle comunicazioni elettroniche (D.Lgs. n. 259/2003)

 

1. Ai sensi dell’articolo 45, per determinati tipi di interconnessione e di accesso l’Autorità può imporre obblighi in materia di recupero dei costi e controlli dei prezzi, tra cui l’obbligo che i prezzi siano orientati ai costi, nonche’ l’obbligo di disporre di un sistema di contabilità dei costi, qualora l’analisi del mercato riveli che l’assenza di un’effettiva concorrenza comporta che l’operatore interessato potrebbe mantenere prezzi ad un livello eccessivamente elevato o comprimerli a danno dell’utenza finale. L’Autorità tiene conto degli investimenti effettuati dall’operatore e gli consente un’equa remunerazione del capitale investito, di volume congruo, in considerazione dei rischi connessi e degli investimenti per lo sviluppo di reti e servizi innovativi.

2. L’Autorità provvede affinche’ tutti i meccanismi di recupero dei costi o metodi di determinazione dei prezzi resi obbligatori servano a promuovere l’efficienza e la concorrenza sostenibile ed ottimizzino i vantaggi per i consumatori. Al riguardo l’Autorità può anche tener conto dei prezzi applicati in mercati concorrenziali comparabili.

3. Qualora un operatore abbia l’obbligo di orientare i propri prezzi ai costi, ha l’onere della prova che il prezzo applicato si basa sui costi, maggiorati di un ragionevole margine di profitto sugli investimenti. Per determinare i costi di un’efficiente fornitura di servizi, l’Autorità può approntare una metodologia di contabilità dei costi indipendente da quella usata dagli operatori. L’Autorità può esigere che un operatore giustifichi pienamente i propri prezzi e, ove necessario, li adegui.

4. L’Autorità provvede affinche’, qualora sia imposto un sistema di contabilità dei costi a sostegno di una misura di controllo dei prezzi, sia pubblicata una descrizione, che illustri quanto meno le categorie principali di costi e le regole di ripartizione degli stessi. La conformità al sistema di contabilità dei costi e’ verificata da un organismo indipendente dalle parti interessate, avente specifiche competenze, incaricato dall’Autorità. E’ pubblicata annualmente una dichiarazione di conformità al sistema. I costi relativi alle verifiche rientrano tra quelli coperti ai sensi dall’articolo 34.

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